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SUPER-DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO E CHIARIMENTI UFFICIALI

Indice

In merito alla super-deduzione del 110% delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali di cui all’art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 (denominata anche “nuovo Patent box”), sono stati emanati:

  • il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 52642, recante alcune modifiche al provv. 15.2.2022 n. 48243;
  • la circ. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 5, che fornisce chiarimenti sulla disciplina agevolativa.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al nuovo regime anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando i requisiti richiesti.

ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per il nuovo regime:

  • va esercitata nella dichiarazione dei redditi (quadro OP del modello REDDITI);
  • può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come dichiarazione tardiva oppure come dichiarazione integrativa/sostitutiva di quella già trasmessa nei termini;
  • può essere esercitata anche avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”.

MECCANISMO PREMIALE PER I SOFTWARE

Con riferimento all’applicazione del meccanismo premiale, per il software coperto da copyright può essere considerata rilevante la registrazione presso l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.

CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

In merito al cumulo con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019, i costi vanno assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.