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SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023

Indice

L’INPS, con la circ. 10.2.2023 n. 19, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2022 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

Aliquote contributive artigiani

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24%.
Tale aliquota è ridotta al 23,25% (prima 22,80%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25%;
  • ovvero al 24,25%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Aliquote contributive commercianti

Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).
L’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24,48%.
Tale aliquota è ridotta al 23,73% (prima 23,28%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25,48%;
  • ovvero al 24,73%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

RiduzionE per i soggetti già pensionati

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
Contributo di maternità
Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023

Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro).

MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023

Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
a 86.983,00 euro (prima 80.465,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
ovvero a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:
il 16.5.2023, il 21.8.2023, il 16.11.2023 e il 16.2.2024, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2023 e saldo 2023.