In tema di semplificazione degli adempimenti tributari in materia delle dichiarazioni dei redditi 2024 il DLgs. 8.1.2024 n. 1, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, contiene novità in materia di razionalizzazione e (c.d. DLgs. “Adempimenti”).
Nella presente circolare vengono analizzati i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, le modifiche alle scadenze delle imposte versate ratealmente, le semplificazioni in materia di compilazione quadri ISA e modelli dichiarativi.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
L’art. 11 del DLgs. 1/2024, in materia di semplificazioni fiscali, prevede l’anticipazione:
- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
- al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.
Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Presentazione della dichiarazione presso un ufficio postale
Resta altresì fermo il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli REDDITI PF presso un ufficio postale, ove ancora ammessa.
Disciplina transitoria per i soggetti “non solari”
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI
Al fine di semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’art. 15 co. 1 del DLgs. 1/2024 prevede la progressiva eliminazione da ciascun modello dichiarativo delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie o nella titolarità di altre amministrazioni.
Crediti d’imposta agevolativi
Viene previsto che siano progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Decorrenza
Le suddette disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (quindi, ad esempio, dai modelli REDDITI 2024).
MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DI NATURA AGEVOLATIVA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ESCLUSIONE DELLA DECADENZA
L’art. 13 del DLgs. 1/2024, sempre in materia di semplificazione dei dichiarativi fiscali, prevede che non determina la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti.
Decorrenza
Le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, quindi dalle dichiarazioni relative al 2023 (es. modelli REDDITI 2024).
Aiuti di Stato o aiuti “de minimis”
Per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti “de minimis” di cui all’art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115, resta fermo che l’inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nei termini previsti, comporta l’illegittimità dell’aiuto.
MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE DELLE DICHIARAZIONI
Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l’art. 8 del DLgs. 1/2024 si prevede:
- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).
Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:
- il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
In pratica, viene estesa la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA ai contribuenti senza partita IVA, in relazione al versamento delle rate successive alla prima.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti “solari”, a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.
Esercizio dell’opzione in dichiarazione
Viene soppresso l’obbligo di esercizio dell’opzione per la rateizzazione in sede di dichiarazione periodica che, benché normativamente previsto, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.
MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA) PRESENTI NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Il DLgs. 1/2024 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con lo scopo principale di agevolare la compilazione della modulistica delle dichiarazioni dei redditi e implementare il regime premiale.
Riorganizzazione degli ISA
Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 1/2024, la periodica attività di revisione degli ISA tiene conto di analisi volte a riorganizzare gli ISA in modo tale che questi strumenti rappresentino adeguatamente le realtà economiche cui si riferiscono e recepiscano le evoluzioni della classificazione ATECO.
Incremento dei sistemi per la riduzione degli oneri compilativi dei modelli ISA
Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, con l’art. 6 del DLgs. 1/2024 vengono previste:
- la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici;
- l’eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento degli indici;
rilascio del software per la compilazione dei modelli ISA
L’art. 7 del DLgs. 1/2024 stabilisce che il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA è reso disponibile:
- entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024;
entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025l’implementazione dell’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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