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Legge di Bilancio 2024 – sintesi incentivi all’occupazione/forme di sostegno

Indice

Legge di bilancio 2024 – Fringe benefit – Incremento della soglia di esenzione (Art. 1 comma 16 – 17)

Il comma 16 dell Art. 1 della legge di bilancio 2024  prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Con riferimento alla nozione di figli fiscalmente a carico si intendono:

  • figli con età <24 anni -> con reddito non superiore a 4.000 euro,
  • figli con età >24 anni -> con reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Resta fermo il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Il medesimo comma 16 prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

Si specifica altresì che il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore (Art. 1 comma 15)

L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Tredicesima

Rispetto al 2022 e al 2023, la disposizione in commento precisa altresì che gli incrementi della percentuale di esonero ivi previsti sono riconosciuti senza effetti sul rateo di tredicesima.

Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli (Art. 1 comma 180)

Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%.

Lavoratrici con tre o più figli

Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Lavoratrici con due figli

In via sperimentale, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Congedo parentale (Art. 1 comma 179)

Il comma 179 introduce una novella all’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Con la modifica introdotta dalla disposizione in commento, si prevede che, per una durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità sia pari alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione – in luogo dell’attuale 30% – nel limite massimo di un ulteriore mese. Quindi , le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini successivamente al 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari:

  • all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
  • al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all’80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà (Art. 1 comma 191)

È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà. In sede di prima applicazione la previsione trova attuazione anche alle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ambito applicativo e finalità

L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:

  • vittime di violenza;
  • disoccupate;
  • beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell’anno 2023).

La finalità dell’esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza.

Rapporti incentivati e durata

L’incentivo spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell’assunzione);
  • le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell’esonero fino al 18° mese dalla data dell’assunzione);
  • le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell’assunzione).

Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico (Art. 1 comma 60 – 62)

Per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, è sancita la piena interoperabilità, con modalità definite d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.

Adozione delle misure di contrasto

In particolare, si prevede che:

  • per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti, utilizzandoli anche per predisporre la dichiarazione precompilata e segnalare al medesimo eventuali anomalie;
  • sia l’Agenzia delle Entrate che l’INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni (Art. 1 comma 95 – 97)

Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

A decorrere dall’1.7.2024 viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. L’accesso alla compensazione fiscale viene escluso per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Compensazione dei crediti INPS e INAIL

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni

Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti siano effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Introduzione di un termine iniziale per utilizzo crediti INPS e INAIL

Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.

Crediti INPS

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli:
  • a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
  • dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Crediti INAIL

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Decorrenza e disposizioni attuative

La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato (Art. 1 comma 18)

Con riferimento alla corresponsione, variabile, di somme legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (v. Circolare AdE n. 28/E del 15 giugno 2016) il comma 18 prevede una riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per l’anno 2023) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.