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Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Indice

Con il comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:

  • del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza da COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimen­sio­ni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.

Il suddetto comunicato stampa non precisa se la proroga riguarderà anche il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%, in scadenza il 30.7.2020,  al riguardo occorrerà attendere il testo del DPCM.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Sulla base di quanto stabilito lo scorso anno, la proroga dovrebbe applicarsi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

La proroga riguarda an­che i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014, e in base a quanto era stato chiarito lo scorso anno dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, nel rispetto delle suddette condizioni, la proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che:

  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mo­bi­li­tà di cui all’ 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

In attesa di conferma da parte del DPCM, analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe in­te­ressare anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, riman­gono quindi fermi i termini ordinari:

  • del 30.6.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • ovvero del 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

Versamenti che rientrano nella proroga

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22.6.2020 n. 147 indica che la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 si applica al termine di versamento:

  • del saldo 2019 e del primo acconto 2020 “ai fini delle imposte sui redditi”;
  • del saldo 2019 dell’IVA.

Oltre al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES, la proroga deve ritenersi applicabile anche alle addizionali e imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

Al riguardo, si ricorda che il versamento del saldo IVA 2019, la cui scadenza ordinaria era il 16.3.2020:

  • può rientrare nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
  • se non rientra nella suddetta sospensione, era già stato prorogato per tutti, in un primo mo­men­to, al 20.3.2020 e, successivamente, al 16.4.2020.

Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 20.7.2020 si applica anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20.7.2020, ricorrendone le condizioni.