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Per i co.co.co. indennità di malattia raddoppiata

Indice

Con l’art. 1 del DL 101/2019, riformulato in sede di conversione in legge (L. 128/2019), sono state introdotte misure che ampliano la tutela previdenziale relativa alle indennità giornaliere di malattia e di degenza ospedaliera per i soggetti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.

Nello specifico viene modificato il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento, riducendolo da tre a una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia, e viene aumentata del 100% la misura dell’indennità di degenza ospedaliera, con conseguente aggiornamento – in aumento – anche dell’indennità di malattia. In merito a tale provvedimento è intervenuto l’INPS con la circolare n. 141/2019 illustrando la nuova disciplina e fornendo chiarimenti di carattere applicativo.

Innanzitutto, si precisa che destinatari delle disposizioni in argomento sono i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione (in pratica, coloro che sono assoggettati all’aliquota contributiva “piena”), che nei 12 mesi precedenti l’evento possano far valere almeno un mese di contribuzione nella predetta gestione.

Si conferma invece il requisito reddituale (art. 1 del DM 12 gennaio 2001), laddove si prevede che nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la Gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo ex art. 2 comma 18 della L. 335/95.

Per quanto riguarda invece l’ambito temporale di applicazione delle misure agevolative, la disposizione è entrata in vigore dal 5 settembre scorso. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla data del 5 settembre 2019 – ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Per quanto concerne invece gli importi relativi alle prestazioni in argomento, si evidenzia, in primis, il disposto aumento del 100% dell’indennità di degenza ospedaliera. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro (102.543 euro/365), corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a: 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi; 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Tali importi risultano così attribuiti – per equiparazione all’indennità di degenza ospedaliera – anche all’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 8 comma 10 della L. 81/2017 (Jobs Act degli autonomi) per i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%.

Per quanto concerne invece l’indennità giornaliera di malattia prevista dall’art. 1 comma 788 della L. 296/2006, nella circ. 141/2019 l’INPS ricorda che la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, con l’entrata in vigore del DL 101/2019, convertito dalla L. 128/2019, anche l’indennità di malattia in questione viene quindi raddoppiata.

Di conseguenza, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, la relativa indennità viene anch’essa calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a: 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.