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LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Indice

Con la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) vengono introdotte diverse misure in materia di lavoro e previdenza. In particolare:
· viene confermato per il 2023 l’esonero del 2% della quota IVS a carico del lavoratore, che diventa del 3% per i redditi non eccedenti 1.923,00 euro;
· sono estesi anche alle assunzioni effettuate nel 2023 gli incentivi per under 36 e donne svantaggiate;
· viene introdotto, solo per il 2023, un esonero contributivo per l’assunzione di precettori di Rdc;
· viene introdotta la pensione anticipata flessibile “Quota 103” e vengono prorogate APE sociale e opzione donna (solo per specifiche categorie);
· sono rifinanziate diverse misure di sostegno al reddito.

Viene poi modificata la disciplina:
· del reddito di cittadinanza (che sarà abrogato a partire dal 2024) e che per il 2023 prevede, in particolare, una riduzione delle mensilità da 18 a 7 (fatta eccezione in alcuni casi);
· delle prestazioni occasionali;
· dell’assegno unico;
· della presentazione della DSU (ISEE).

Sullo smart working, i datori di lavoro assicurano, fino al 31.3.2023, lo svolgimento della prestazione in modalità agile ai lavoratori pubblici e privati “fragili”.

Esonero quota IVS a carico del lavoratore
L’art. 1 co. 281 della legge di bilancio 2023 riconosce anche per i periodi di paga ricadenti nel 2023 l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

Il beneficio in questione può essere fruito nella misura pari al:

  • 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L’esonero riguarda tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Esonero contributivo per i percettori del reddito di cittadinanza
L’art. 1 co. 294 – 296 della legge di bilancio 2023 introduce un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

La misura agevolativa:

è prevista per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023;

  • può essere riconosciuta in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
  • è fissata nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • è alternativa all’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del DL 4/2019.
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.

L’efficacia di tale esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sgravi contributivi per assunzioni under 36
L’art. 1 co. 297 del provvedimento in esame dispone l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 euro annui, per le:

  • nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023 di soggetti che:

  • alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età;
  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate
L’art. 1 co. 298 della legge di bilancio 2023 dispone l’applicazione dell’incentivo previsto dall’art. 1 co. 16 della L. 178/20208 anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel corso del 2023.

L’incentivo in questione – che consiste in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui – trova applicazione in favore dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore (compreso quello agricolo), che assumono donne:

con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;

  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.


Lavoro agile
Ai sensi dell’art. 1 co. 306 – 307 del provvedimento in parola, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è assicurata per tutto il 2023 per i lavoratori pubblici e privati c.d. “fragili”, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti e senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Prestazioni occasionali
L’art. 1 co. 342 – 354 del provvedimento in esame estende l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale.

Le principali novità riguardano:

  • l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro del limite economico massimo posto in capo agli utilizzatori;
  • un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;
  • la precisazione che i limiti individuati dall’art. 54-bis co. 1 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili con codice ATECO 93.29.1.
Inoltre, tale disposizione:

  • vieta alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato;
  • e, conseguentemente, introduce, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”.
Congedo parentale
L’art. 1 co. 359 del provvedimento in parola dispone la possibilità sia per le lavoratrici madri sia per i lavoratori padri di fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale, ai sensi dell’art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151, indennizzato all’80%. La fruizione in questione è consentita purché:

  • tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino;
  • le lavoratrici e i lavoratori beneficiari terminino il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2022.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.