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DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E PER IL “BONUS MOBILI”

Indice

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E PER IL “BONUS MOBILI” – OMESSA COMUNICAZIONE ALL’ENEA

Con la ris. 18.4.2019 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione che deve essere trasmessa all’ENEA in relazione agli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa presentazione.
L’adempimento, previsto dal co. 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 (introdotto dalla L. 205/2017), riguarda gli interventi ultimati a decorrere dall’1.1.2018.

INTERVENTI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall’art. 16 del DL 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico (qualora, ad esempio, nell’ambito degli interventi antisismici non vengano effettuati interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA non deve essere inviata).
Nel rispetto di tale condizione, la comunicazione deve essere quindi inviata per:
• gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR;
• gli interventi antisismici contemplati dall’art. 16 del DL 63/2013;
• l’acquisto dell’unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1;
• l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) collegati ad interventi di recupero edilizio (per l’acquisto di soli mobili la comunicazione all’ENEA non deve comunque essere inviata).

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL’ENEA

Di regola, la trasmissione dei dati all’ENEA deve avvenire:
• entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
• in via telematica, attraverso il sito internet https://detrazionifiscali.enea.it/, ai sensi dell’art. 4 del DM 19.2.2007.

A seguito di alcune proroghe rese note dall’ENEA con news pubblicate sul proprio sito, tuttavia, la comunicazione doveva/deve essere trasmessa:
• entro l’1.4.2019, per gli interventi ultimati dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
• entro il 10.6.2019 (in quanto il giorno 9 cade di domenica), per gli interventi ultimati dall’1.1.2019 all’11.3.2019;
• entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, per gli interventi conclusi dal 12.3.2019.

PROFILI SANZIONATORI

Il co. 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all’ENEA.
Al riguardo, la ris. 46/2019 ha chiarito che l’omessa trasmissione all’ENEA della co-municazione relativa agli interventi in argomento, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.