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Correzione degli errori ed applica­zio­ne della “remissione in bonis” per de­tra­zioni “edilizie”

Indice

Circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 e ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 58

Con la circ. 6.10.2022 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha:

  • fornito indicazioni sulle modalità di correzione degli errori commessi nella com­pilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del cre­dito relativo alla detrazione spettante per determinati interventi “edilizi” o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020;
  • previsto la possibilità di avvalersi della c.d. “remissione in bonis”, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, per le comunicazioni di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 presentate tardivamente (a tal proposito, con la ris. 11.10.2022 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il versamento della sanzione di 250,00 euro dovuta per avvalersi della remissione in bonis);
  • esaminato i profili di responsabilità solidale del fornitore e dei cessionari dei crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni edilizie, alla luce anche delle modifiche recate all’art. 121 co. 6 del DL 34/2020 dall’art. 33-ter del DL 115/2022 (c.d. “Aiuti-bis”);
  • fornito chiarimenti in merito agli interventi agevolati con superbonus al 110% ef­fet­tuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, ed alla finestra temporale prevista per gli stessi ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020.

CORREZIONE DEGLI ERRORI DI COMPILAZIONE

In materia di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione ex art. 121 del DL 34/2020, la circ. 33/2022 (§ 5) ha rico­no­sciuto:

  • la facoltà di correggere errori formali (o omissioni) di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spet­tante, e quindi del credito ceduto (pur risultando valida l’opzione, viene richiesta la trasmissione di una segnalazione all’indirizzo PEC annullamentoaccet­tazionecre­diti@pec.agenziaentrate.it);
  • in caso di comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore “1” nell’ap­posito campo, la possibilità del cedente di trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione (anche in questa ipo­tesi viene richiesta apposita segnalazione);
  • in caso di indicazione, in sede di comunicazione, di un importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spet­tante, la facoltà di trasmettere una nuova comunicazione recante l’importo resi­duo;
  • la facoltà di correggere errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione; in questo caso, se il credito è stato già accettato dal cessionario, deve essere presentata istanza di annulla­mento dell’ac­cettazione, sempre tramite il predetto indirizzo PEC, compilando il modello alle­gato alla circ. 33/2022 (sottoscritto dal beneficiario della detra­zio­ne/ce­dente e dal cessionario/fornitore).

REMISSIONE IN BONIS

Con la circ. 6.10.2022 n. 33 (§ 5.4), l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di av­valersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per le comunicazioni di opzione non inviate nei termini di trasmissione previsti (in quanto omesse, scartate per meri errori di compilazione o viziate da errori sostanziali che rendono necessario ripresentare la comunicazione).

Requisiti

La circ. 33/2022 precisa che la remissione in bonis trova applicazione qualora al con­tempo:

  • il contribuente presenti tutti i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020;
  • il cedente ed il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’eser­cizio dell’opzione (ciò, in particolare, se l’esercizio dell’opzione risulta da un ac­cordo o da una fattura precedenti al termine di invio della comunicazione);
  • non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione;
  • sia contestualmente versata la sanzione minima di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (pari a 250,00 euro).

Versamento della sanzione

Con la ris. 11.10.2022 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il ver­sa­mento della sanzione di 250,00 euro dovuta per avvalersi della remissione in bonis, precisando tra l’altro che:

  • va utilizzato il modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);
  • va indicato il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”.

Termini di invio della comunicazione d’opzione

In presenza di tutti tali requisiti, è consentito l’invio telematico della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di trasmissione dell’opzione (che, per i soggetti con periodo d’imposta coin­ci­dente con l’anno solare, scade il 30 novembre).
Con riferimento alle spese sostenute nel 2021 (o alle rate residue delle spese sostenute nel 2020), il termine per la trasmissione della comunicazione è stato fissato al:

  • 29.4.2022, per la generalità dei beneficiari;
  • 15.10.2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022.

I soggetti che, entro tali termini, non hanno trasmesso la comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, possono presentare la comunicazione di opzione (ex novo o cor­retta) entro il 30.11.2022, contestualmente al versamento della sanzione di 250,00 euro.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO DEI CREDITI RELATIVI A BONUS EDI­LIZI

Ai sensi dell’art. 121 co. 6 del DL 34/2020, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta:

  • l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del sogget­to beneficiario;
  • ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”, limitatamente tuttavia (secondo quanto pre­visto dalla novella recata dall’art. 33-ter del DL 115/2022) ai casi di concorso nel­la violazione con dolo o colpa grave.

Detta limitazione della responsabilità per concorso riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le as­severazioni e le attestazioni ex artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020.
Alla luce di tali previsioni, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 2) chiarisce i concetti di dolo e colpa grave, precisando in particolare che:

  • il “dolo” ricorre quando il cessionario, pur consapevole dell’inesistenza del credito, procede all’accettazione ed all’utilizzo in compensazione dello stesso tramite mo­dello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
  • la “colpa grave” ricorre quando il cessionario ha omesso, in termini “macro­sco­pici”, la diligenza richiesta;
  • per la valutazione del grado di colpa dell’agente, rispetto alla diligenza che è lecito richiedergli nell’acquisto di crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, si deve tenere conto anche “della natura dell’attività̀ professionale o d’impresa svolta dal cessionario, richiedendosi un livello di diligenza particolarmente qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regola­men­tari e alle indicazioni delle autorità̀ di vigilanza preposte”;
  • ai fini della valutazione della diligenza nell’acquisizione del credito, il correntista che acquista dalla banca non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione necessaria.

INTERVENTI SU EDIFICI UNIFAMILIARI E UNITÀ “INDIPENDENTI E AUTO­NOME”

Con la circ. 6.10.2022 n. 33 (§ 7), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per gli interventi agevolati effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, effettuati da persone fisiche, il superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, spetta:

  • sulle spese sostenute entro il 30.6.2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30.9.2022;
  • anche sulle spese sostenute tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 relativamente a in­ter­venti avviati dopo il 30.6.2022, purché completati almeno per il 30% alla data del 30.9.2022.