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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORANTI E NEGOZI DEI CENTRI STORICI TURISTICI – NOVITÀ DEL DL 104/2020 (DL “AGOSTO”) – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (PROVV. AGENZIA DELLE ENTRATE 12.11.2020 N. 352471)

Indice

Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471, sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici di cui all’art. 59 del DL 104/2020.

Soggetti beneficiari
Tale disposizione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
– per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
– per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, verificato “in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici“.
Le istruzioni alla compilazione dell’istanza riportano l’elenco dei Comuni interessati.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.

Calo del fatturato
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019.

Determinazione del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”). In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
– 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.
La norma agevolativa dispone inoltre espressamente che per il nuovo contributo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 co. 7 – 14 del DL 34/2020 convertito.

Contenuto dell’istanza
Nell’istanza il richiedente deve dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell’art. 59 del DL 104/2020.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’altro:
– la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019;
– l’indicazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019;
– il codice catastale dei predetti Comuni;
– l’indicazione che il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dall’1.7.2019;
– l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
– il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza
L’istanza:
– può essere trasmessa dal 18.11.2020 al 14.1.2021;
– è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate ed è trasmessa, direttamente o tramite intermediari, mediante tale servizio web.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento del contributo ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). Al soggetto richiedente viene comunque inviata una PEC.

Erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto richiedente.
Per espressa disposizione, il contributo non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del DL 104/2020.
Inoltre, il contributo a fondo perduto spetta nei limiti e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.