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Nuovo congedo parentale D. Lgs. n. 105/2022

Indice

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 105/2022 – Circolare INPS n. 122/2022 – Messaggio INPS n. 659/2023

Con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 sono state illustrate le novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, anche per quanto riguarda le modifiche apportate al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che riguardano l’ampliamento della durata e dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale.

In particolare, con riferimento a tale ultima previsione, il decreto legislativo n. 105/2022 ha apportato le seguenti modifiche:
➢ ha aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da 6 mesi a 9 mesi totali;
➢ ha aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni;
➢ riconosce a ogni genitore il diritto a 3 mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, a differenza della precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato;
➢ i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi.
Per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore).

I 3 mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.
Pertanto:
➢ alla madre, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
➢ al padre, fino al 12° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
➢ entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.