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Bonus per adeguamento tecnologico dell’invio corrispettivi solo con mezzi tracciabili

Indice

Con provvedimento n. 49842 del 28/02/2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
L’art. 2, comma 1 del DLgs. 127/2015 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’art. 2, comma 6-quinquies del citato DLgs. 127/2015 (come modificato, da ultimo, dalla L. 145/2018), ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Il provvedimento in commento, in ottemperanza all’art. 2, comma 6-quinquies del DLgs. n. 127/2015, ha definito le modalità attuative dell’agevolazione.
In particolare, la citata disposizione prevede, tra l’altro, che il corrispettivo dovuto per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali debba essere pagato con modalità tracciabile. Sul punto, il provvedimento richiama gli strumenti già individuati dal provv. n. 73203/2018 (relativo al pagamento con mezzi tracciabili del carburante ai fini della detrazione/deduzione): si tratta quindi di assegni bancari e postali (circolari e non), vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
– esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partita IVA;
– a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, fermo restando che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile (secondo quanto sopra precisato).
Non si applicano, per espressa disposizione, il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, previsto dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, pari a 250.000 euro, né il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, pari a 700.000 euro.
Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi