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BONUS FACCIATE – MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO “PARLANTE” – ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE

Indice

Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 214, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il bonus facciate di cui dall’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, in caso di mancata effettuazione del pagamento mediante il c.d. bonifico “parlante”, rimane valida, ai fini della fruizione della detrazione, l’attestazione dell’impresa esecutrice di aver ricevuto il pagamento per gli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

BONIFICO “PARLANTE”

Ai sensi del DM 18.2.98 n. 41 (recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio), i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi agevolati utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (c.d. bonifico “parlante”).
Su tali bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento operano, all’atto dell’accredito, una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti.
L’obbligo di effettuare i pagamenti con “bonifico parlante” vale anche per il bonus facciate, per il quale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2020 n. 2, § 4.1, e 25.7.2022 n. 28, p. 76):
possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali per l’ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013 o per la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della L. 160/2019;
la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi, purché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.

ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Con la risposta a interpello 214/2023, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in virtù del rinvio recato dall’art. 1 co. 223 della L. 160/2019 al DM 41/98, anche in materia di bonus facciate, se il pagamento delle spese per interventi agevolati viene eseguito mediante bonifico “ordinario” anziché “parlante”, e non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente può comunque fruire della detrazione, se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.