L’art. 58 del DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, nella versione licenziata dal MEF e trasmessa a Palazzo Chigi, prevede la modifica, a regime, della misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).
La modifica interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019). In pratica, si tratta dei medesimi contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti nel periodo 30 giugno 2019 – 30 settembre 2019. Per gli altri, resta ferma l’attuale bipartizione (40% e 60%).
La novità proposta esplica effetto anche sulla misura degli acconti dovuti per il 2019, atteso che il citato art. 58 fa “salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.
Per quanto la formulazione della disposizione appaia criptica, sulla scorta dei chiarimenti resi dalle relazioni di accompagnamento al DL (illustrativa e tecnica) è possibile affermare che, per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”):
– resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
– la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
– in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90%.
Di fatto, quindi, per il 2019, in capo ai citati soggetti ISA, la misura degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive si riduce al 90%.
Restano comunque invariate tutte le altre disposizioni in materia di acconti, prima tra tutte quella che prevede di effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della seconda rata qualora l’importo della prima non superi 103 euro (ex art. 17 comma 3 del DPR 435/2001).
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