La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha riacceso i riflettori su due strumenti che, in questo periodo, stanno interessando molte imprese e contribuenti: la rottamazione-quinquies (definizione agevolata di specifici carichi affidati alla riscossione) e il nuovo iper-ammortamento (maggiorazione fiscale del costo di alcuni investimenti in beni strumentali 4.0 e in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili).
Entrambi i temi sono “delicati” per natura: non basta sapere che esistono, bisogna capire se si rientra nel perimetro e quali adempimenti servono per non perdere i benefici lungo la strada.
Rottamazione-quinquies: cosa comprende e perché conviene solo se il perimetro è corretto
La rottamazione-quinquies riguarda i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ai fini dell’accesso alla sanatoria rileva la data di affidamento del ruolo e non quella di notifica della relativa cartella. La sanatoria include ruoli derivanti da:
- Imposte dirette ed Iva: liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione (ex artt.36 bis-36 ter, d.p.r.600/73; art 54 bis e 54 ter, d.p.r. 633/72);
- contributi INPS dichiarati e non pagati, con esclusione di quelli derivanti da atti di acceramento;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada irrogate da amministrazioni statali (con la rottamazione lo stralcio opera limitatamente agli interessi e all’aggio).
In sostanza, sono esclusi dalla sanatoria i carichi derivanti dai cosiddetti controlli sostanziai mentre, sono rottamabili i ruoli afferenti alle sole imposte dichiarate e non versate e corrette dall’Amministrazione Finanziaria con controlli automatizzati e formali. Tutto ciò che esce da tale perimetro è escluso, anche se poi confluito in un ruolo posto in riscossione tramite cartella, al fine di evitare che la definizione diventi uno strumento per condonare, tra le altre, le sanzioni irrogate con contestazioni di natura sostanziale e trasfuse in avvisi di accertamento.
Sono ammessi alla sanatoria anche i carichi per i quali pende un contenzioso; in tale eventualità, il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
Il vantaggio, quando i requisiti ci sono, sta soprattutto nella “pulizia” delle componenti accessorie. Presentando domanda, il contribuente beneficia dello sgravio di:
- sanzioni amministrative (tributarie o contributive);
- interessi compresi nei carichi;
- interessi di mora (art. 30 DPR 602/1973);
- compensi di riscossione (art. 17 D.Lgs. 112/1999) laddove applicati.
In altre parole: la convenienza va letta confrontando quanto pesano sanzioni e interessi nell’importo complessivo della singola posizione.
Domanda e tempistiche: cosa succede, concretamente
La domanda di adesione può essere presentata entro il 30 aprile 2026 in modo telematico. Successivamente, entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare complessivo da pagare, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.
Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
- oppure a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare, distribuite tra il 2026 e il 2035, maggiorate di interessi a decorrere dal 1/8/2026 (tasso interesse annuale applicato 3%).
Gli effetti della domanda: perché può essere rilevante anche “subito”
La presentazione della domanda produce effetti operativi importanti sui carichi definibili. In sintesi, una volta inviata la richiesta di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi, pertanto:
- non si possono avviare nuove azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche (artt. 77 e 86 DPR 602/1973);
- le procedure esecutive (fermi e ipoteche) in essere in quanto già avviate sono sospese in attesa della definizione agevolata;
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi definibili;
- ai fini del “blocco dei pagamenti” delle Pubbliche Amministrazioni si è considerati adempienti pertanto, possono essere erogati i pagamenti;
- può essere possibile il rilascio del DURC, nei casi previsti.
Attenzione alla decadenza: qui si gioca la partita
La rottamazione decade e non produce effetti in caso di omesso o insufficiente pagamento della totalità delle somme o di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano (rileva anche il pagamento insufficiente).
La decadenza fa riemergere il debito, le sanzioni e gli interessi ed i versamenti effettuati saranno considerati acconti sulle somme dovute.
Il definitivo versamento del quantum dovuto determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate e sospese: la presentazione della domanda congela la situazione esecutiva, mentre il pagamento del dovuto la estingue definitivamente, a condizione che l’esecuzione non abbia già raggiunto un punto di non ritorno.
Rientro di ruoli legati a precedenti definizioni non rispettate
Nella prassi è emerso anche un chiarimento utile: possono essere ammessi alla nuova definizione alcuni ruoli già oggetto di precedente rottamazione decaduta successivamente per tardivo o omesso pagamento (rottamazione-ter o rottamazione-quater), se si rispettano i requisiti temporali (se non si era in regola con i pagamenti al 30-9-25, al momento è questa la data fissata) e di natura del carico, come sopra indicato.
Nuovo iper-ammortamento: una maggiorazione fiscale (non un contributo) per investimenti 4.0 e rinnovabili
Dal 1° gennaio 2026 è operativo un nuovo impianto di iper-ammortamento previsto dai commi 427–436 della Legge n. 199/2025: in sostanza, viene introdotta per i titolari di reddito d’impresa, una maggiorazione del costo di acquisto , rilevante nel calcolo degli ammortamenti o dei canoni di locazione finanziaria, ai fini delle imposte su redditi, per investimenti considerati strategici in chiave digitale ed energetica.
Quali investimenti sono agevolabili
Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati in nuovi beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, qui di seguito indicati:
- beni strumentali 4.0 nuovi, materiali e immateriali compresi negli elenchi allegati alla Legge di Bilancio 199/2025, con requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche “a distanza”), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Il periodo agevolato copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Quanto vale la maggiorazione (logica “a scaglioni”)
La maggiorazione, da applicare al costo di acquisizione con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è differenziata in funzione dell’ammontare complessivo degli investimenti, con una logica a scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Si ricorda che il momento rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione è quello di effettuazione dell’investimento, individuato secondo le regole dell’art. 109 TUIR.
Chi può beneficiarne (e chi è escluso)
Possono fruire dell’iper-ammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti agevolabili. Sono invece esclusi, tra gli altri:
- gli esercenti arti e professioni;
- i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con regimi di imposta sostitutiva;
- le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali);
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Per le imprese ammesse, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Accesso non automatico: comunicazioni e documentazione
L’accesso all’agevolazione non è automatico. Per accedere al beneficio è prevista la presentazione, tramite piattaforma del GSE, di comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili secondo modelli standardizzati, con un decreto attuativo chiamato a dettagliare procedura (fase preventiva, di conferma e di completamento) e della documentazione utile a dimostrare la spettanza del beneficio.
Parallelamente è richiesta una perizia asseverata da ingegneri o periti industriali iscritti all’Albo per i requisiti tecnologici dei beni ed una certificazione rilasciata da un revisore legale che attesti il reale esborso finanziario.
Come si “vede” il beneficio in dichiarazione (e cosa succede in bilancio)
La deduzione opera in via extracontabile: i beni vengono iscritti in contabilità al costo effettivo (non “maggiorato”) e gli ammortamenti civilistici restano ordinari; l’effetto dell’iper-ammortamento emerge invece attraverso la variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. L’iperammortamento potrà essere concretamente fruito solo nel caso in cui l’esercizio chiuda con un utile fiscale, in quanto nel caso in sui sia registrata una perdita, la monetizzazione dell’agevolazione in parola sarà rinviata al primo esercizio nel quale sarà registrato un utile Ires capiente.
Per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, la norma prevede che si proceda senza tener conto delle disposizioni sull’iper-ammortamento (richiamo: art. 1, co. 434, L. 199/2025).
Cessione o delocalizzazione del bene: quando il beneficio prosegue
Durante il periodo di fruizione, la disciplina prevede che la fruizione delle quote residue non venga meno in caso di realizzo a titolo oneroso del bene agevolato o destinazione a strutture produttive all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto), a condizione che nello stesso periodo d’imposta si proceda alla sostituzione con un bene materiale strumentale dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se l’investimento sostitutivo ha costo inferiore, la fruizione prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. In assenza di sostituzione, gli effetti riguardano la prosecuzione del meccanismo applicativo del beneficio, senza che ciò implichi automaticamente la restituzione delle quote legittimamente maturate prima della cessione.
Il “vincolo UE/SEE” sull’origine dei beni (e l’ipotesi di modifica)
La norma, allo stato attuale, richiede che gli investimenti agevolabili siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e che i beni siano prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Proprio su questo punto, tuttavia, è stato annunciato l’obiettivo di eliminare il vincolo territoriale legato al luogo di produzione, con un intervento legislativo “nel prossimo provvedimento”.
È un passaggio da seguire con attenzione: finché la modifica non sarà approvata e recepita anche nelle disposizioni attuative, è prudente considerare il requisito UE/SEE come ancora rilevante ai fini dell’accesso, soprattutto in fase di ordini, contratti e raccolta documentale sull’origine del bene.
In chiusura: la regola d’oro è la pianificazione (prima dei click)
Rottamazione-quinquies e iper-ammortamento possono essere strumenti molto utili, ma solo se gestiti con un approccio “da studio”: verifica del perimetro, controllo delle scadenze, documentazione impostata correttamente e valutazione degli impatti su liquidità e programmazione degli investimenti.
Se stai valutando l’adesione alla definizione agevolata o vuoi capire se un investimento rientra nel nuovo iper-ammortamento, il consiglio è di partire da una ricognizione puntuale con il consulente fiscale delle posizioni fiscali debitorie e/o degli investimenti/cespiti: è il modo più semplice per evitare errori, decadenze e aspettative non allineate alla norma.
Lo Studio Matera è a disposizione per consulenze e chiarimenti.