Il concordato preventivo biennale 2026-2027 entra in una fase più strutturata rispetto alla prima applicazione dell’istituto. Dopo l’avvio sperimentale e i successivi interventi correttivi, il CPB si conferma come uno strumento centrale nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, per imprese e professionisti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale, i cosiddetti ISA.
L’istituto consente, in sintesi, di definire preventivamente per un biennio il reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte dirette, oltre al valore della produzione netta ai fini IRAP. L’adesione, invece, non produce effetti ai fini IVA.
Che cos’è il concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale è una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e degli elementi rilevanti ai fini ISA. Accettando la proposta, il contribuente si impegna a dichiarare, per i periodi d’imposta interessati, gli importi concordati.
Per il biennio 2026-2027, il modello CPB è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026 e riguarda i soggetti ISA titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. L’adesione, così come l’eventuale revoca, deve essere comunicata entro il 30 settembre 2026.
L’obiettivo dell’istituto è favorire una maggiore prevedibilità fiscale: il contribuente conosce in anticipo il reddito e il valore della produzione che dovrà dichiarare, mentre l’Amministrazione finanziaria può contare su un meccanismo di compliance basato sui dati ISA.
Chi può aderire al CPB 2026-2027
La platea dei soggetti ammessi è oggi più selettiva. Possono aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 i contribuenti IRPEF e IRES ai quali si applicano concretamente gli ISA. L’accesso non è possibile se, per l’attività svolta, non è stato approvato un ISA oppure se, pur essendo stato approvato, ricorre una causa di esclusione.
Ne deriva che il CPB 2026-2027 riguarda principalmente:
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- imprese soggette agli ISA;
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- lavoratori autonomi e professionisti soggetti agli ISA;
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- società e associazioni professionali, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina.
Restano invece fuori i contribuenti che, nell’anno precedente a quello di efficacia del concordato, non applicano concretamente gli ISA. Un caso particolarmente rilevante riguarda il regime forfetario: il contribuente che ha applicato il regime forfetario nel 2025 e passa alla contabilità ordinaria o semplificata nel 2026 non può aderire al CPB 2026-2027, perché nel periodo precedente non ha applicato gli ISA.
Debiti tributari e contributivi: la soglia dei 5.000 euro
Tra le condizioni di accesso più importanti rientra la regolarità dei debiti tributari e contributivi. Il concordato preventivo biennale non è applicabile se il contribuente ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati, salvo che tali debiti vengano estinti entro il termine previsto per l’accettazione della proposta e il debito residuo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000 euro.
Per il CPB 2026-2027, la verifica riguarda i debiti definitivi alla data del 31 dicembre 2025. La soglia di 5.000 euro deve essere considerata in modo complessivo e cumulativo, tenendo conto sia dei debiti tributari sia di quelli contributivi. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al superamento della soglia, fino all’eventuale decadenza dai relativi benefici.
Cause di esclusione dal concordato preventivo biennale
L’art. 11 del D.Lgs. 13/2024 individua diverse cause che impediscono l’accesso al concordato. Tra le principali rientrano:
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- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti;
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- condanna per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
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- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente, di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
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- adesione al regime forfetario nel primo periodo d’imposta oggetto di concordato;
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- operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di ramo d’azienda, nei casi previsti;
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- modifiche della compagine sociale, per società di persone e associazioni professionali, quando aumentano il numero dei soci o associati.
Un punto particolarmente delicato riguarda i professionisti che partecipano ad associazioni professionali, STP o società tra avvocati. A partire dalle adesioni al CPB 2025-2026, la scelta deve essere coordinata: in determinati casi, il professionista individuale e la struttura collettiva devono aderire al concordato per i medesimi periodi d’imposta.
Modello CPB 2026-2027: il quadro P
L’adesione al concordato avviene attraverso il modello CPB, che contiene il quadro P. Il modello può essere allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA oppure trasmesso autonomamente insieme al solo frontespizio del modello Redditi.
Il quadro P è articolato in più sezioni:
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- i righi P01-P03 riguardano le condizioni di accesso, l’assenza di cause di esclusione e l’eventuale presenza di eventi straordinari;
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- i righi P04-P05 accolgono i dati contabili rilevanti per l’elaborazione della proposta;
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- i righi P06-P09 riportano gli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate per reddito e valore della produzione IRAP;
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- il rigo P10 contiene l’accettazione della proposta.
Nel modello vanno inoltre indicati il codice ISA, il codice ATECO relativo all’attività prevalente e la tipologia di reddito: impresa o lavoro autonomo.
Eventi straordinari e riduzione della proposta
Il rigo P03 consente di segnalare la presenza di eventi straordinari verificatisi nel primo periodo d’imposta del biennio e prima dell’adesione al CPB. In presenza di tali circostanze, la proposta può essere ridotta:
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- del 10%, se la sospensione dell’attività è compresa tra 30 e 60 giorni;
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- del 20%, se la sospensione è superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
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- del 30%, se la sospensione supera i 120 giorni.
Tra gli eventi rilevanti rientrano, ad esempio, calamità con stato di emergenza, danni ai locali tali da renderli inagibili, danni rilevanti alle scorte, impossibilità di accesso ai locali, sospensione dell’attività del principale cliente, liquidazione, affitto dell’unica azienda o sospensione amministrativa/professionale.
Calcolo del reddito concordato e imposta sostitutiva
La proposta per il biennio 2026-2027 viene elaborata sulla base dei dati ISA relativi al periodo d’imposta 2025. Ai fini del calcolo assume rilievo anche l’eventuale imposta sostitutiva applicabile alla quota di reddito concordato che eccede il reddito dichiarato nel periodo precedente.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva per i soggetti ISA sono parametrate al livello di affidabilità fiscale:
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- 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8;
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- 12% con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
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- 15% con punteggio ISA inferiore a 6.
La convenienza dell’adesione non può quindi essere valutata in modo automatico. Occorre considerare il reddito proposto, il punteggio ISA, le componenti straordinarie, la posizione debitoria, il rischio di accertamento e l’eventuale interesse a stabilizzare il carico fiscale del biennio.
Scadenza per aderire al CPB 2026-2027
Il termine per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 è fissato al 30 settembre 2026. Entro la stessa data deve essere comunicata anche l’eventuale revoca.
L’invio può avvenire:
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- in forma autonoma, tramite il solo frontespizio del modello Redditi 2026, valorizzando la casella “Comunicazione CPB”;
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- congiuntamente al modello ISA nell’ambito del modello Redditi 2026.
Nel caso di comunicazione autonoma, il codice “1” indica l’adesione, il codice “2” la revoca, mentre il codice “3” consente la revoca con flusso dichiarativo, novità prevista per il 2026.
È importante ricordare che la remissione in bonis non è applicabile all’adesione al concordato preventivo biennale: il rispetto della scadenza assume quindi un rilievo decisivo.
Cessazione del concordato: quando il CPB perde efficacia
La cessazione del concordato è disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. 13/2024 e produce effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento. Tra le cause principali rientrano la modifica dell’attività esercitata, se comporta l’applicazione di un diverso ISA, la cessazione dell’attività, l’adesione al regime forfetario nel corso del biennio, alcune operazioni straordinarie e il superamento dei limiti di ricavi o compensi.
In particolare, il superamento del limite di ricavi o compensi maggiorato del 50% determina la cessazione del concordato nel periodo in cui si verifica. Per il CPB 2026-2027 viene richiamato il limite di 7.746.853,50 euro; i contribuenti che superano 5.164.569 euro ma non tale soglia non fuoriescono dal concordato, pur non applicando più gli ISA.
Decadenza dal CPB: attenzione agli errori e agli omessi versamenti
Diversa dalla cessazione è la decadenza, che riguarda ipotesi di irregolarità più gravi. Tra le cause di decadenza rientrano, tra l’altro:
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- accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti per importi superiori al 30% dei ricavi dichiarati;
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- dichiarazioni integrative che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione, con scostamento superiore alla soglia prevista;
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- dati ISA inesatti o incompleti tali da determinare un minor reddito o valore della produzione oggetto di concordato per oltre il 30%;
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- omessa presentazione delle dichiarazioni;
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- violazioni relative alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi;
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- omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, se il pagamento non avviene entro 60 giorni dall’avviso bonario.
In alcuni casi è possibile evitare la decadenza tramite ravvedimento operoso, ma solo se la violazione non è già stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. In caso di decadenza, restano comunque dovute imposte e contributi calcolati sul reddito e sul valore della produzione concordati, se superiori a quelli effettivamente conseguiti.
Ravvedimento speciale e annualità pregresse
Per i soggetti che hanno aderito l’anno scorso al CPB 2025-2026, gli allegati richiamano anche il tema del ravvedimento speciale relativo alle annualità pregresse 2019-2023. La finestra per regolarizzare tali annualità, secondo quanto indicato nelle fonti, si chiude il 15 marzo 2026, termine entro il quale deve essere versata l’unica soluzione o la prima rata delle imposte sostitutive.
Questo elemento può incidere sulla valutazione complessiva di convenienza, perché il concordato non deve essere analizzato solo come strumento di determinazione anticipata del reddito, ma anche come parte di una più ampia strategia di compliance fiscale.
Il concordato preventivo biennale 2026-2027 richiede una valutazione attenta e personalizzata. L’adesione può offrire maggiore stabilità nella pianificazione fiscale, ma presuppone il rispetto di condizioni precise: applicazione degli ISA, assenza di cause di esclusione, regolarità dei debiti tributari e contributivi, corretta compilazione del modello CPB e rispetto delle scadenze.
Per imprese e professionisti, la scelta se aderire o meno al concordato non dovrebbe essere affrontata come un semplice adempimento dichiarativo. È necessario verificare la posizione fiscale complessiva, analizzare il punteggio ISA, valutare eventuali rischi di decadenza o cessazione e confrontare il carico fiscale atteso con quello derivante dalla proposta dell’Agenzia delle Entrate, in modo da verificare e misurare l’eventuale vantaggio nella determinazione .
In questo contesto, il supporto del professionista diventa essenziale per comprendere se l’adesione al concordato preventivo biennale rappresenti una reale opportunità o se, al contrario, sia preferibile mantenere la determinazione ordinaria del reddito.
Lo Studio Matera offre supporto, assistenza e consulenza volto a garantire un esame della posizione fiscale globale della clientela, elemento indispensabile per prendere una decisione in piena consapevolezza.