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Obbligo PEC Amministratori 2025: cosa cambia con la Legge di Bilancio

Indice

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) ha introdotto importanti novità per quanto
riguarda la PEC degli amministratori di società. Vediamo insieme cosa prevede il nuovo
obbligo, chi riguarda e quali sono le scadenze e le sanzioni previste in caso di
inadempimento.


Chi è obbligato alla PEC nel 2025


Secondo il comma 860 dell’art. 1 della nuova legge, l’obbligo di dotarsi di una posta
elettronica certificata (PEC), o domicilio digitale, è esteso anche agli:

  • Amministratori di imprese costituite in forma societaria;
  • Liquidatori.
    Questa PEC deve essere comunicata al Registro delle Imprese, analogamente a quanto
    già previsto per le imprese individuali e per le società.

Società escluse dall’obbligo


L’obbligo di PEC per gli amministratori non si applica alle società che per legge non
possono esercitare attività commerciali. In particolare, sono escluse:

  • La società semplice, tranne quelle che esercitano attività agricola;
  • Le società di mutuo soccorso;
  • I consorzi, anche con attività esterna;
  • Le società consortili.

Obbligo individuale: una PEC per ogni amministratore

Ogni amministratore (persona fisica o giuridica) dovrà disporre di un proprio indirizzo PEC
personale, distinto da quello della società. Non è più ammesso indicare la PEC
aziendale come recapito anche per i membri dell’organo amministrativo.
In presenza di più amministratori, è necessario iscrivere al Registro delle
Imprese un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

Scadenze da rispettare

La norma è già in vigore e si applica anche alle società già costituite prima del 1°
gennaio 2025. Tuttavia, queste ultime hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi,
secondo quanto chiarito dalla nota MIMIT del 12.3.2025 n. 43836.


PEC già esistenti: si possono riutilizzare?

Sì. Se l’amministratore è già in possesso di una PEC (ad esempio, in qualità di libero
professionista), può tranquillamente comunicarla al Registro delle Imprese, purché sia
personale e non coincida con quella della società.
Inoltre, se lo stesso soggetto è amministratore in più società, può scegliere di:

  • Usare la stessa PEC per tutte;
  • Oppure diversificare gli indirizzi in base alla società o al gruppo.

Sanzioni previste in caso di mancato adempimento

Non è stato prevista una sanzione specifica, tuttavia il Registro può applicare la sanzione ordinaria prevista dall’art. 2630 c.c., che è € 103,00 o € 1.032,00, con riduzione a un terzo nel caso in cui l’obbligo venga adempiuto nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine.. Inoltre, l’omissione della PEC comporta:

  • Sospensione dell’istruttoria da parte del Registro Imprese, per partiche da effettuare presso l’ente.
  • Richiesta di integrazione da parte della Camera di Commercio entro 30 giorni;
  • In caso di mancato adeguamento, rigetto della domanda.

Come mettersi in regola

  • È fondamentale che gli amministratori provvedano quanto prima alla creazione e
  • comunicazione della propria PEC. Il nostro studio è a disposizione per supportarti
  • nell’intera procedura di adeguamento.

Contattaci oggi stesso per una consulenza!