La Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) ha introdotto importanti novità per quanto
riguarda la PEC degli amministratori di società. Vediamo insieme cosa prevede il nuovo
obbligo, chi riguarda e quali sono le scadenze e le sanzioni previste in caso di
inadempimento.
Chi è obbligato alla PEC nel 2025
Secondo il comma 860 dell’art. 1 della nuova legge, l’obbligo di dotarsi di una posta
elettronica certificata (PEC), o domicilio digitale, è esteso anche agli:
- Amministratori di imprese costituite in forma societaria;
- Liquidatori.
Questa PEC deve essere comunicata al Registro delle Imprese, analogamente a quanto
già previsto per le imprese individuali e per le società.
Società escluse dall’obbligo
L’obbligo di PEC per gli amministratori non si applica alle società che per legge non
possono esercitare attività commerciali. In particolare, sono escluse:
- La società semplice, tranne quelle che esercitano attività agricola;
- Le società di mutuo soccorso;
- I consorzi, anche con attività esterna;
- Le società consortili.
Obbligo individuale: una PEC per ogni amministratore
Ogni amministratore (persona fisica o giuridica) dovrà disporre di un proprio indirizzo PEC
personale, distinto da quello della società. Non è più ammesso indicare la PEC
aziendale come recapito anche per i membri dell’organo amministrativo.
In presenza di più amministratori, è necessario iscrivere al Registro delle
Imprese un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
Scadenze da rispettare
La norma è già in vigore e si applica anche alle società già costituite prima del 1°
gennaio 2025. Tuttavia, queste ultime hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi,
secondo quanto chiarito dalla nota MIMIT del 12.3.2025 n. 43836.
PEC già esistenti: si possono riutilizzare?
Sì. Se l’amministratore è già in possesso di una PEC (ad esempio, in qualità di libero
professionista), può tranquillamente comunicarla al Registro delle Imprese, purché sia
personale e non coincida con quella della società.
Inoltre, se lo stesso soggetto è amministratore in più società, può scegliere di:
- Usare la stessa PEC per tutte;
- Oppure diversificare gli indirizzi in base alla società o al gruppo.
Sanzioni previste in caso di mancato adempimento
Non è stato prevista una sanzione specifica, tuttavia il Registro può applicare la sanzione ordinaria prevista dall’art. 2630 c.c., che è € 103,00 o € 1.032,00, con riduzione a un terzo nel caso in cui l’obbligo venga adempiuto nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine.. Inoltre, l’omissione della PEC comporta:
- Sospensione dell’istruttoria da parte del Registro Imprese, per partiche da effettuare presso l’ente.
- Richiesta di integrazione da parte della Camera di Commercio entro 30 giorni;
- In caso di mancato adeguamento, rigetto della domanda.
Come mettersi in regola
- È fondamentale che gli amministratori provvedano quanto prima alla creazione e
- comunicazione della propria PEC. Il nostro studio è a disposizione per supportarti
- nell’intera procedura di adeguamento.
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